ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA AMICI SPORTIVI SAN FRATELLO
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Anno di fondazione: 2007 | |
| Codice Fiscale: 95014160832 | ||
| Sede: Via Francesco Crispi, 4 - San Fratello (ME) | ||
| Telefono Settore Danza: 328 3547103 | ||
| Telefono Settore Calcio: 328 6794521 | ||
| Fax Settore Danza: 0941 799369 | ||
| Fax Settore Calcio: 0941 794091 | ||
| Mail Settore Danza: naiade@live.it | ||
| Mail Settore Calcio: blue_trinos@alice.it; carmelo.emanuele@hotmail.it | ||
| Web Settore Danza: http://sanfratello3dance.spaces.live.com/ | ||
| Web Settore Calcio: http://www.sottolapietra.com/sport/settore_giovanile.htm | ||
| Affiliazioni: FIGC matricola 931753; MSP Italia; IDA Fedederazione Italiana Fitness; Circolo ANSPI n° 9320 | ||
| Presidente: Emanuele Alfio* | ||
| Vicepresidente, Prima Istruttrice e Responsabile Unico del Settore Danza: Emanuele Donatella* | ||
| Seconda Istruttrice Danza: Lo Giusto Maria Rosa | ||
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Segretario: Salerno Eloisa* | |
| Cassiere: Carrini Alfio* | ||
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Consiglieri/Dirigenti: Emanuele Antonino*; Emanuele Maurizio* | |
| Dirigenti Accompagnatori Settore Calcio: Ferretta Antonino; Di Patti Francesco | ||
| Allenatore Settore Calcio: Emanuele Carmelo | ||
| Palestra Settore Danza: Via Pirandello 27, San Fratello | ||
| Campo di giuoco Settore Calcio: Comunale Luigi Gagliani, c.da monte nuovo San Fratello | ||
| Colori Sociali: rosa e nero; azzurro | ||
| Sponsor Principali: Ricevitoria, Articoli da Regalo Emanuele Alfio; Comune di San Fratello | ||
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(*) membri del c.d.a. |
altri Sponsor: Agriturismo San Benedetto; Museo Latteri; Impresa Edile Emanuele Giuseppe; sottolapietra.com. | |
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<<< Logo dell'associazione | |
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<<< Logo del Settore Danza (3Dance) | |
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<<< Logo del Settore Calcio (Calciocuore) |
=======================STATUTO SOCIALE======================
Art. 1 – Denominazione e Sede
È costituita l’associazione sportiva dilettantistica denominata A.S.D. Amici Sportivi San Fratello, con sede in San Fratello via Crispi n. 4
Art. 2 – Scopo
A. L’associazione è apolitica e non persegue fini di lucro. Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
B. L’associazione ha per finalità lo sviluppo, la formazione, la promozione e la diffusione di attività sportive, soprattutto nell’ambito giovanile. L’Attività sportiva intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e i sani valori dello sport.
C. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’associazione potrà, tra l’altro, aderire al Progetto per le attività sportive L. R. 285/97 o successive, nonché svolgere l’attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti, mezzi ed attrezzature sportive abilitate, nonché lo svolgimento di attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva.
D. L’associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall’obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare, migliorare e specializzare le sue attività.
E. L’associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive imposte dalla legge, dal CONI e a tutte le disposizioni statuarie delle varie Federazioni in cui verrà affiliata e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti delle Federazioni Sportive, dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva.
F. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione delle società affiliate.
Art. 3 – Durata
La durata dell’associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.
Art. 4 – Domanda di ammissione soci
A. Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa.
B. Le categorie dei soci sono le seguenti:
C. Possono far parte dell’associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.
D. Tutti coloro i quali intendono far parte dell’associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
E. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all’assemblea generale.
F. In caso di domande ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà dei genitori. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
G. L’eventuale quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.
H. E’ esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Art. 5 – Diritti dei soci
A. Tutti i soci godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell’elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
B. La qualifica di socio da diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell’apposito regolamento.
Art. 6 – Decadenza dei soci
A. I soci cessano di appartenere all’associazione nei seguenti casi:
· Dimissione volontaria;
· Per decesso;
· Morosità protrattasi per oltre tre mesi dalla scadenza del versamento richiesto dalla eventuale quota associativa;
· Radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall’associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
B. Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio direttivo deve essere ratificato dall’assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato ad una eventuale disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’assemblea.
C. L’associato radiato non può essere più ammesso.
Art. 7 – Organi
Gli organi sociali sono: L’assemblea generale dei soci; Il Consiglio direttivo; Il Presidente.
Art. 8 – Assemblea
A. L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti, fatto salvo il diritto di impugnazione previsto dalla legge.
B. La convocazione dell’assemblea deve essere effettuata dal Consiglio direttivo almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio. L’assemblea deve inoltre essere convocata dal Consiglio direttivo quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata con proposizione dell’ordine del giorno da almeno un decimo degli associati in regola con l’eventuale pagamento delle quote associative all’atto della richiesta. In tale caso la convocazione è atto dovuto dal Consiglio direttivo.
C. L’assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
D. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie i soli soci in regola con il versamento dell’eventuale quota annua. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.
E. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.
F. Spetta all’assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’associazione nonché in merito all’approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.
G. Le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i membri del Consiglio direttivo non hanno voto.
H. Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
I. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
L. La convocazione dell’assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell’associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
M. L’assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio direttivo con lettera raccomandata spedita ai soci almeno 15 giorni prima dell’adunanza.
N. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente, in assenza da una delle persone legittimamente intervenute all’assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.
O. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
P. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa e dal Segretario.
Art. 9 - Consiglio direttivo
A. Il Consiglio direttivo viene eletto liberamente dall’assemblea dei soci ogni 12 mesi, le cariche sono tutte rieleggibili, ed è formato dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario, dal Cassiere e da due o più consiglieri. Possono essere elette altre figure non necessariamente obbligatorie, tra le quali: il Presidente onorario e il Responsabile di settore.
B. Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno tre soci direttivi, senza formalità.
C. Sono compiti del consiglio direttivo:
· Deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
· Deliberare su argomenti di carattere economico e finanziario, compresa la stipula di contratti;
· Redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’assemblea;
· Fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno e convocare l’assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga richiesto dai soci;
· Redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati;
· Adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
· Attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni dell’assemblea dei soci.
Art. 10 – il Presidente
Il presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione. Egli potrà liberamente rappresentarla in tutti gli atti, contatti, giudizi, nonché in tutti i rapporti con Enti, Società, Istituti Pubblici e Privati. Tra le funzioni del Presidente, vedi art. 11, punti 3, 4 e 5. Inoltre durante le votazioni terminate in parità prevale il voto del Presidente.
Art. 11 – il Vicepresidente e/o Dirigente Responsabile
In caso di assenza o impedimento temporaneo del presidente le sue funzioni vengono svolte dal vicepresidente e/o Dirigente Responsabile. In tali casi anche la rappresentanza legale dell’associazione viene assunta dal vicepresidente e/o dirigente responsabile.
Art. 12 – il Segretario
Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e si incarica della tenuta dei libri contabili.
Art. 13 – il Cassiere
Il Cassiere è il tesoriere dell’associazione e cura l’amministrazione dell’associazione, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio direttivo.
Art. 14 – il Presidente Onorario
Il Presidente onorario è una figura all’interno del Consiglio direttivo con le stesse funzioni del consigliere. Viene eletto per riconoscenza o per meriti nell’ambito sportivo ed ha la sola funzione di promuovere tutto quello che riguarda l’attività sportiva e dell’associazione. Possono essere eletti più Presidenti onorari.
Art. 15 – il Responsabile di Settore
Il responsabile di settore viene eletto quando il Consiglio direttivo riconosce l’esigenza di devolvere o ripartire eventuali compiti all’interno dello stesso per organizzare meglio un settore dell’organizzazione o l’attività sportiva di una particolare pratica agonistica.
Art. 16 – il Consigliere o Dirigente
Il Consigliere o Dirigente si occupa di particolari funzioni all’interno dell’associazione, che possono variare secondo quanto stabilito dal Consiglio direttivo.
Art. 17 – Anno sociale
L’esercizio sociale ha inizio il 1° luglio e termina il 30 giugno successivo.
Art. 18 – il Patrimonio
I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio direttivo, da eventuali: contributi di enti ed associazioni; da lasciti e donazioni; dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall’associazione (vedi Art. 2, punto 2).
Art. 19 – libri sociali
Costituiscono libri sociali obbligatori dell’associazione: Il libro soci; Il libro verbale delle assemblee; Il libro verbale del Consiglio direttivo; Il libro economico finanziario, composto a sua volta da due volumi (entrate – uscite)
Art. 20 – le Controversie
Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci e tra questi e l’associazione o i suoi organi saranno sottoposte alla competenza di un collegio di tre Probiviri da nominarsi dall’Assemblea. Il loro sarà inappellabile.
Art. 21 – Scioglimento
A. Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l’approvazione sia in prima che in seconda convocazione, di almeno tre quarti dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe.
B. In caso di scioglimento dell’associazione, la delibera assembleare deve prevedere la nomina di uno o più liquidatori con il compito di procedere alle relative incombenze e a destinare gli eventuali residui attivi, fatta salva la diversa destinazione di legge.
Art. 22 – Norme generali
Per quanto non espressamente previsto da questo statuto si applicano le norme di legge, le norme e le direttive del CONI nonché le disposizioni vigenti contenute nello statuto e nei regolamenti delle varie Federazioni Sportive cui l’associazione è affiliata.